Art. 1.
(Istituzione dei corsi di specializzazione in infortunologia).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione dei corsi di specializzazione in infortunologia presso le facoltà di giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, psicologia e pedagogia, fatta salva l'autonomia organizzativa degli atenei.
      2. Ai corsi di cui al comma 1 possono partecipare i possessori del diploma di scuola secondaria di secondo grado e i possessori del diploma di laurea.
      3. Il 30 per cento dei posti per i corsi di cui al comma 1 è riservato al personale dipendente dalle compagnie di assicurazione con sede o rappresentanza in Italia.